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Il tradizionale dibattito circa lo scopo della società per azioni (contrattualismo versus isti-tuzionalismo) ha acquisito nuova linfa per effetto di direttive unionali talune già approvate (in materia di bilancio sociale), talaltre in discussione (in materia di sustainable corporate governance). La contrapposizione si dà ora fra posizioni shareholderist e posizioni stakeholderist, le quali, con varietà di toni, assumono che anche gli interessi dei non-proprietari debbano essere assunti a criterio dell’attività gestoria nel nome di un nuovo ‘capitalismo sostenibile’. Se, da una parte, tali posizioni stakeholderist paiono testimoniare una certa crisi della ‘norma imperativa’ e, a sua volta, della ‘sovranità’, il saggio cerca soprattutto di evidenziare le contraddizioni che deriverebbero dall’istituzione di un’equivalenza assio-logica fra lo scopo (‘proprietario’) del ‘profitto’ e quello (‘non-proprietario’) del ‘bene comune’.

Antonio Las Casas

Datificazione, circolazione della ricchezza e razionalità di mercato

DIRITTO COSTITUZIONALE

Fascicolo: 3 / 2023

I dati personali digitali sono una risorsa economica determinante del ‘capitalismo informazionale’. Le regole che governano l’accesso ai dati, oltre a proteggere la personalità dell’interessato, forniscono modelli giuridici per l’allocazione della relativa ricchezza. Tali regole fanno generalmente affidamento sul consenso del soggetto quale fonte di legittimazione giuridica per l’appropriazione della ricchezza che i dati incorporano. Anche per tale ragione, la circolazione dei dati viene talvolta intesa nei termini di una loro ‘contrattualizzazione’ che riprodurrebbe meccanismi di mercato. L’autore analizza criticamente in prospettiva comparata il rapporto tra le regole di protezione dei dati e il paradigma del contratto e la razionalità di mercato ad esso sottostante.

Il saggio intende soffermarsi sui punti nodali della disciplina dell’esdebitazione nel recente Codice della crisi e dell’insolvenza, senza indugiare nella descrizione delle procedure, se non per sottolineare l’importanza di una corretta interpretazione dei presupposti soggettivi e oggettivi che consentono l’accesso all’istituto, per un verso, e della valutazione della portata dell’inesigibilità, per altro verso. Il tutto per inquadrare correttamente i limiti che la disciplina dell’esdebitazione incontra e che derivano dalla tutela costituzionale del diritto di credito.

Il contratto di diritto europeo è uno strumento di attuazione dell’”economia sociale di mercato fortemente competitiva” (art. 3 T.U.E.). La sua regolazione mira a ripulire il mercato delle rendite di posizione connesse a squilibri strutturali di potere (“asimmetrie”). La forma originaria di asimmetria è quella informativa la quale trova nella dir. UE 93/13 in materia di clausole abusive e negli artt. 33 ss. cod. cons. in materia di clausole vessatorie la risposta ispirata alla tutela del consumatore. Il contrasto all’asimmetria è all’origine di altri interventi legislativi di matrice europea, anche se in questi casi essa si presenta in una veste diversa dall’asimmetria informativa.

Il diritto italiano e quello europeo contengono principi generali differenti in materia di proprietà privata: la funzione sociale nel primo, la libertà proprietaria nel secondo. L’autore esamina il dibattito tra gli studiosi italiani del diritto privato sul valore e la porta-ta del principio della funzione sociale; osserva poi che la giurisprudenza lo considera vi-gente, e lo coordina con il principio garantista, attraverso la tecnica dell’espropriazione sostanziale. Nel diritto europeo prevale invece la protezione, l’aspetto garantista. L’entrata in vigore della Carta dei diritti U.E. ha reso evidente la differenza con la nostra Costituzione. L’aspetto più rilevante è la collocazione della proprietà tra i diritti di libertà. Ne deriva un conflitto di principi: la funzione sociale nel diritto italiano, la libertà proprietaria in quello europeo. L’autore conclude che è possibile considerare il principio sociale un ‘controlimite’ al primato del diritto europeo, e che il problema non può essere risolto solo dalla giurisprudenza con il ‘dialogo tra le Corti’, ma richiede risposte politiche.