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Nel contributo ci si interroga sulla conformità della vigente normativa italiana in materia di somministrazione di lavoro con la direttiva 2008/104/CE, la quale, nella recente lettura della Corte di giustizia dell’Unione europea in C-681/18, KG, obbligherebbe gli Stati membri a ga-rantire, anche attraverso gli organi giurisdizionali, che il lavoro interinale conservi un carattere temporaneo. L’Autore esclude che la regolazione nazionale della somministrazione a tempo determinato presenti problemi di adeguamento alla cornice europea, fungendo i presupposti della causale e della durata massima del rapporto di lavoro con l’agenzia da efficaci, per quanto "indiretti", baluardi rispetto all’impiego stabile del lavoratore presso l’utilizzatore. Con riguar-do alla compatibilità del c.d. staff leasing con il requisito della temporaneità dell’assegnazione, l’Autore rileva che da una direttiva che si rivolge al lavoro interinale (intrinsecamente tempora-neo) non possa ricavarsi il divieto di ricorrere ad uno strumento con caratteristiche diverse, il quale neppure ostacola il raggiungimento degli obiettivi, perseguiti dalla direttiva 2008/104/CE, della lotta al precariato e della promozione dell’occupazione di qualità.
L’articolo, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte costituzionale italiana n. 59/2021 - con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale, per contrasto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. l’art. 18, c. 7, St.lav., come modificato dalla l. 92/2021, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» (invece che «applica altresì») la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma» - da un lato, riper-corre le criticità relative alle tutele in caso di licenziamento ingiustificato messe in atto dalla ri-forma Fornero e dal Jobs Act e, dall’altro, mette in luce come la stessa Corte finisca, tra le ri-ghe, per dettare al futuro legislatore una vera e propria road map per mettere ordine nell’intera disciplina dei licenziamenti individuali.
Ricerche recenti mostrano come il potere datoriale nel mercato del lavoro abbia contribuito ad aumentare le diseguaglianze salariali e la stagnazione economica. Sebbene la legislazione anti-trust impedisca alle imprese di restringere la concorrenza nei mercati del lavoro come nei mer-cati del prodotto, il governo federale statunitense non ha fatto molto per affrontare il problema del mercato del lavoro, e le azioni legali sono state rare e in gran parte infruttuose. Una ragione è che le tecniche di analisi antitrust ideate per valutare il potere datoriale nel mercato del lavoro sono di gran lunga meno evolute rispetto alle regole ideate per stimare il potere (di mercato) nel mercato del prodotto. Per correggere questa asimmetria, il saggio individua una serie di metodi per stimare gli effetti delle concentrazioni nei mercati del lavoro. Gli Autori estendono poi que-sto approccio ad altre condotte anticoncorrenziali realizzate dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori. Da ultimo, il saggio evidenzia alcuni argomenti e prove che indicano come il potere di mercato possa essere addirittura più significativo nei mercati del lavoro che nei mer-cati del prodotto.
L’articolo analizza la progressiva e poliedrica qualificazione giuridica della solidarietà nel si-stema dell’Unione europea attraverso i diversi Trattati e, soprattutto, la Carta dei diritti fonda-mentali. L’analisi si sofferma sull’attuazione fortemente innovativa del principio, a partire dal Pilastro europeo dei diritti sociali, in primo luogo alla luce degli interventi adottati a seguito della crisi pandemica. Fra questi viene evidenziato il possibile significato politico dell’emissione di una prima forma di debito europeo con il Next Generation EU.
L’articolo analizza alcune delle principali novità del Trattato USMCA, collocandolo nel contesto della globalizzazione economica e delle tecniche di regolazione sociale che impiegano i la-bour standards dell’OIL e le clausole sociali nei Trattati commerciali internazionali, realizzando forme "atipiche" di extraterritorialità. Il Trattato USMCA si caratterizza per alcune impor-tanti innovazioni in materia: l’impegno delle parti a rispettare gli international core labour standards, il riconoscimento del diritto di sciopero, la possibilità di sanzionare direttamente le imprese responsabili delle violazioni dei diritti del lavoro, una procedura veloce di risoluzione delle controversie. Nel complesso il Trattato rilancia la capacità della clausola sociale come principale fattore di tutela dei diritti del lavoro in un contesto di globalizzazione economica.
In un mondo in cui l’attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell’estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all’estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell’ottica di un equilibrio ragionevole.
La legge francese del 27 marzo 2017 sul dovere di vigilanza si inscrive in un processo di giu-ridificazione della responsabilità sociale d’impresa e di responsabilizzazione delle imprese transnazionali che segna una tappa fondamentale nella trasformazione da impegno a carattere volontario in obbligo legale. Una delle sfide più rilevanti del processo di attuazione della legge riguarda precisamente la traduzione concreta di tale obbligo di predisposizione di un piano di vigilanza come semplice obbligo documentale o come obbligazione di mezzi rafforzata. Il pre-sente contributo intende sottolineare la tensione esistente tra i due tipi di obbligo, all’origine della resistenza delle imprese e di controversie giudiziali e dottrinali alimentate dalle carenze e ambiguità di un testo legislativo molto breve su un tema nuovo e complesso, che presuppone un esercizio completamente diverso dai comuni obblighi di reporting, contrariamente a quanto auspicano le imprese a cui tale disciplina deve applicarsi.
Il saggio analizza i processi di attuazione/inattuazione costituzionale della Repubblica di-segnata, nella sua forma di Stato, dalla Carta e poi riformata negli anni 1999-2001 e di re-cente riguardata dalle crisi del 2008 (finanziaria) e del 2020 (pandemica). Utilizzando la no-zione di unità economica, il saggio propone un approccio alle riforme politico-amministrative territoriali di ‘realismo critico’
In un quadro caratterizzato da convergenti spinte verso un "sindacato diffuso" delle leggi, il saggio analizza il tentativo della Corte costituzionale italiana di attrarre nel sindacato accentrato di costituzionalità le situazioni di ‘doppia pregiudizialità’ in materia di diritti fondamentali, l’autore si propone di dimostrare che il nuovo filone giurisprudenziale pone le condizioni per realizzare un’integrazione più equilibrata tra il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e quello nazionale nonché tra i rispettivi rimedi giurisdizionali, per chiedersi infine se il sindacato accentrato di costituzionalità possa considerarsi un principio supremo dell’ordinamento opponibile sia al diritto dell’Unione che allo stesso legislatore di revisione costituzionale.
Il saggio esamina l’applicabilità dell’art. 279 c.c. alla «nuova categoria di figli non rico-noscibili». Si tratta dei casi dei nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate dalla l. 40 del 2004 ed esaminati dalla Consulta nelle sentenze nn. 32 e 33 del 2021. Siffatta soluzione interpretativa dell’art. 279 c.c., riletto alla luce dell’art. 30 cost., può costituire un rimedio congruo alla tutela dell’interesse e al riconoscimento dei diritti del minore, in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e del Lussemburgo che lasciano al diritto nazionale la scelta del rimedio per il riconoscimento del rapporto di genitorialità consolidato d’intenzione e di cura, purché esso presenti modalità che garantiscano l’effettività di tutela e la celerità della loro messa in opera.
In questo articolo la democrazia rappresentativa e, in particolare, quella parlamentare vengono concettualizzate come regimi di riconciliazione che assicurano la convivenza pacifi-ca tra esseri umani e gruppi diversi. A tal fine esse devono affrontare il trilemma ordine, plu-ralità, legalità costituzionale. Parlamenti e partiti politici, per la loro funziona di linkage tra società e istituzione, sono stati strumenti cruciali a tale scopo. L’articolo ricostruisce, quindi, le due varianti polari di democrazia parlamentare (maggioritaria e consensuale) come tentativi di trovare un equilibrio fra i tre valori-obiettivi. Ovvero, come modi per realizzare un trade-offe accettabile tra costi/rischi di oppressione e di efficienza. Tuttavia, le sfide esterne e le trasformazioni interne (declino dei partiti tradizionali e populismo) alle democrazie del XXI secolo sembrano indicare che queste devono mostrare non solo capacità decisionale, ma soprattutto tolleranza, giustizia e non-dominio.
Muovendo da una recente ricerca sistemologica e dal dibattito sul metodo comparativo, il contributo propone previamente una riflessione sulla validità euristica delle categorie tipolo-giche del diritto comparato privato e pubblico, e sulla loro utilizzabilità nell’indagine dei fenomeni di trans-nazionalizzazione e di globalizzazione. Nella stessa prospettiva, l’analisi si sofferma sui tentativi di "deformalizzazione’ della scienza giuridica classica (soprattutto costituzionale), nella prospettiva di un approccio realista maggiormente attento alle tematiche del diritto vivente e dei soggetti concreti dell’ordinamento giuridico. L’analisi affronta quindi le tematiche che hanno caratterizzato la formazione del diritto primario dell’Unione e al suo interno l’apporto della Corte di giustizia al riconoscimento per via giurisprudenziale di diritti fondamentali al livello europeo, avvalendosi a tal fine delle "tradizioni costituzionali comuni agli stati membri dell’Unione". Nelle conclusioni si propone, infine, un interrogativo relativo al diritto di formazione giurisprudenziale della Unione in materia di tutela dei diritti fondamentali. Tale formazione porta infatti a chiedersi, in chiave sistemologica, se si tratti di una peculiarità dell’ordinamento europeo, ovvero di un caso esemplare (case study) destinato a influenzare, se non anche l’origine, gli sviluppi degli ordinamenti giuridici a livello globale in questa materia.
Le nuove tecnologie hanno un impatto sia positivo che negativo sulla libertà di espressio-ne, sui diritti costituzionali e sui processi democratici. Tale incidenza è stata positiva nelle fasi iniziali di sviluppo del Web e in particolare nelle prime fasi del Web 2.0, quando Internet era progettato in modo più partecipativo e cooperativo. Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi processi gerarchici di organizzazione di informazioni e dati ad opera di grandi socie-tà tecnologiche che si pongono come nuovi intermediari tra utenti e sfera pubblica. La libertà di espressione è attualmente condizionata da questi intermediari che controllano i processi di comunicazione. L’articolo si propone di riflettere sul ruolo di questi nuovi intermediari in relazione alla configurazione della sfera pubblica nei sistemi democratici, mettendone in rilievo l’impatto riguardo alla libertà di espressione nell’ambito dei rapporti tra sfera pub-blica e privata e tra sfera statale e globale. In questi ambiti la capacità di regolazione e con-trollo da parte dello Stato si indebolisce a fronte del potere di queste grandi società che occu-pano e monopolizzano uno spazio pubblico dove la libertà di espressione viene ridotta a merce, tanto che informazioni e opinioni si trasformano in dati monetizzabili, attraverso gli algoritmi delle applicazioni Internet. In tal modo l’utilizzo di questi algoritmi, allo scopo di promuovere fake news e radicalizzazione per attirare l’attenzione del pubblico e generare maggiori guadagni, rischia di distruggere una percezione sociale condivisa della realtà. Tra le tante misure che possono essere adottate, spiccano quelle legate al diritto della concorren-za, ovvero basate su misure previste da regolatori istituzionali e volte ad ostacolare una concentrazione ancora maggiore di potere monopolistico. Tuttavia, invece di restrizioni, sarebbe preferibile lasciare spazio a una tecnologia aperta che ponga fine alla natura chiusa e gerarchica delle applicazioni.
Due tesi di fondo, distinte ma strettamente correlate tra loro, sono al centro di questo saggio. La prima è che la globalizzazione, non solo economica e tecnologica, ma anche sociale e culturale, incidendo sul piano giuridico chiama in causa il diritto comparato per ripensarne e riaffermarne la propria vocazione di studio critico di problematiche ed esperienze giuridiche e normative, che si pone, al livello teorico, come modo autoriflessivo di conoscenza del diritto. La seconda tesi è che vi sono temi, come è il caso emblematico della tutela ambientale, che assumono carattere di ‘fondamenti’ di comparazione giuridica, nel senso di rappresentare un paradigma di un nuovo statuto metodologico ed epistemologico di questo campo di studi, che invece di conoscere il mondo attraverso il diritto, alla maniera di classificazioni (tassonomie) dei sistemi giuridici, cerca di conoscere il diritto attraverso il mondo, nella sua dimensione ‘globale’, al tempo stesso territoriale e spaziale, particolare e comune, relativa e universale, come polarità tra loro non oppositive, ma complementari.
Il saggio prende in esame un nuovo modello di inclusione abitativa sperimentato in un progetto di edilizia sociale nei Paesi Bassi. Il progetto prevede un mix sociale fra giovani olandesi e giovani titolari di protezione internazionale e l’autogestione di tutti i servizi abitativi da parte degli stessi inquilini. Il saggio presenta e discute gli aspetti più innovativi di questo modello dal punto di vista dell’organizzazione che lo ha promosso e degli inquilini che fanno parte del progetto.