
In molti ordinamenti giuridici, la manifestazione del pensiero negazionista è qualificata come reato. Ma può il diritto varcare la soglia della storia, fissando per legge il dovere di memoria e sanzionando chi osi “rivedere” i contenuti di quella memoria? Quali sono i confini tra negazionismo e revisionismo? E perché l’ordinamento italiano si è posto controvento rispetto all’Unione europea, ritenendo di non penalizzare il negazionismo?
cod. 315.2.4