La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito alla validità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che vieta la cessione del diritto alla compensazione pecuniaria riconosciuto ai passeggeri in caso di cancellazione del volo. Nella fattispecie, sei passeggeri avevano ceduto tale diritto a una società di recupero crediti, la quale agiva in giudizio contro il vettore. La compagnia aerea eccepiva l’inammissibilità dell’azione, richiamando la clausola contenuta nelle condizioni generali di trasporto. La Corte ha affermato che il diritto alla compensazione pecuniaria trova fondamento direttamente nel reg. (CE) n. 261/2004, e che il divieto contrattuale di cessione dei diritti spettanti ai passeggeri integra una restrizione inammissibile ai sensi dell’art. 15 dello stesso regolamento.