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La nuova istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è purtroppo un tipico e non isolato esempio di illusorietà riformista perché qualsiasi riforma, e in particolare di tipo organizzativo e ordinamentale, deve confrontarsi con la realtà materiale, con il quadro generale dell’ordinamento e con le risorse che si hanno e che si è disposti a impiegare; tutte questioni che non vengono in alcun modo affrontate.

I primi effetti della riforma si sono già visti con la modifica dell’art. 403 cod. civ. relativo agli allontanamenti disposti dalla pubblica autorità. Con la riforma del rito, in vigore dal 1° marzo 2023, le cose si complicheranno ulteriormente. Anzitutto, vi saranno tutta una serie di situazioni di bassa/media gravità nelle quali, se si applicheranno le norme senza effettuare torsioni interpretative, si passerà a una gestione burocratica dei casi meno urgenti, con una dilatazione dei tempi processuali che de¬moliscono brutalmente uno dei pilastri declamati dalla riforma, ovvero la riduzione dei tempi processuali. Inoltre, l’effetto della riforma sarà spostare il 90% delle decisioni più rilevanti del settore civile, ovvero la tutela dei minori, alle sezioni circondariali per attribuirle sì a un giudice monocratico che dovrà fare tutto da solo, non potendo delegare nulla ai componenti onorari e che dovrà gestire tale mole di lavoro aggiuntivo, a organico invariato, rispetto alle ordinarie cause di famiglia e alle tutele.

L’articolo analizza i principali aspetti della sezione terza del decreto legislativo n. 149/2022 relativo all’attuazione del tribunale unificato per le persone, i minorenni e le famiglie, analizzando i profili ordinamentali relativi a questo nuovo organismo, autonomo, unitario, ma bipartito. Evidenzia i punti di forza, ma anche le notevoli criticità, legate all’invarianza degli organici e all’emarginazione dei "giudici onorari esperti" e la farraginosità della normativa transitoria. Vengono infine esaminate, oltre alle ambiguità, anche le potenzialità insite nell’istituendo ufficio per il processo.

Il legislatore della riforma ha dedicato particolare attenzione alla tutela provvisoria e urgente erogabile nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia di cui agli artt. 473-bis ss. Tale nuova disciplina è contenuta in molteplici disposizioni che delineano un sistema che, con riferimento alla tutela del minore, contempla la possibilità per il giudice di adottare «provvedimenti indifferibili» (art. 473-bis.15 cod. proc. civ.) di natura cautelare, anche prima dell’udienza di comparizione delle parti, ovvero di emanare, all’esito di quest’ultima, «provvedimenti temporanei e urgenti» (art. 473-bis.22 cod. proc. civ.). Il presente contributo ne indaga natura, stabili¬tà, impugnabilità e attuazione.

L’elaborato si propone di offrire un contributo all’individuazione degli strumenti di risoluzione dei conflitti familiari alternativi al processo ovvero integrativi e com¬plementari del processo. Ci si è posti l’obiettivo di dare uno sguardo al tessuto normativo previgente la riforma del processo civile, introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, e dai decreti attuativi, in particolare dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nel tentativo di cogliere e tracciare l’evoluzione sociale e giuridica degli strumenti di riorganizzazione guidata delle relazioni familiari in crisi. La mediazione familiare, la coordinazione genitoriale e la negoziazione assistita sono esaminate in un percorso funzionale di lettura nell’ambito dei principi e delle novità introdotte dalla riforma processuale Cartabia.

Elisa Spizzichino, Anna Lubrano Lavadera, Melania Scali, Viola Poggini

La consulenza tecnica d’ufficio alla luce della legge n. 206/2021 e del decreto legislativo n. 149/2022

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 2 / 2022

Da anni, in collaborazione con magistrati e avvocati, ci interroghiamo sulle finalità della Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), intesa, da un lato, come fotografia della condizione relazionale della famiglia, dall’altro, come un’occasione "trasformativa", una sorta di ausilio per traghettare le famiglie disgregate verso un nuovo assetto relazionale, in un difficile equilibrio tra rottura del legame affettivo dei partner e continuità dei legami cogenitoriale e genitoriale. Con la legge n. 206/2021 alcuni interrogativi sembrano aver trovato una risposta, ma molti altri permangono ancora nell’incertezza, anche in relazione alla professionalità del Consulente tecnico d’ufficio (Ctu). L’obiettivo del lavoro è proporre un contributo alla declinazione operativa di alcuni princìpi della nuova normativa sul processo civile, per quanto attiene alla materia "famiglia e minori" e alla specializzazione dello psicologo nell’ambito della Ctu, anche alla luce dei decreti attuativi.

L’Autore analizza l’impatto della "Riforma Cartabia", nella parte in cui la stessa, riformando la giustizia civile, ha inciso sui procedimenti in materia di famiglia e minorile. In particolare, costituisce oggetto dell’approfondimento, il modo in cui viene disegnata la figura - già nota - del curatore speciale del minore, con tipizzazione delle ipotesi di nomina nel processo, e altresì le ragioni sottese all’introduzione della nuova figura del curatore del minore, dotata di poteri sostanziali destinati a estrinsecarsi al di fuori del procedimento. Sono in particolare posti a raffronto gli artt. 78 e 80 cod. proc. civ., attualmente vigenti, e il nuovo articolato inserito nel codice di rito dal decreto legislativo n. 149/2022. Considerazioni conclusive sono dedicate alla necessità di prevedere una specializzazione ad hoc, con formazione specifica, per gli avvocati che saranno chiamati a rivestire tali ruoli.

La disciplina della nuova procura presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, così come disegnata dal decreto legislativo n. 149/2021, si muove secondo una direttrice contraria a quella che ha determinato l’istituzione del tribunale per i minorenni, fondata sul riconoscimento della specificità del minore rispetto all’adulto. Per il nuovo legislatore è infatti la persona, indipendentemente dalla sua età, è la famiglia, indipendentemente dalla presenza di una persona minore di età, l’elemento specifico che giustifica l’istituzione di un giudice specializzato e di un rito dedicato. Il necessario mantenimento della tutela del diritto della persona minore di età alla propria crescita, pacificamente rientrante nella categoria dei diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, esige massima attenzione nell’interpretazione della nuova normativa. La riflessione sul nuovo ufficio del pubblico ministero minorile non può prescindere dalla ricostruzione del ruolo finora svolto dalle procure minorili in assenza di disciplina normativa di rango primario e quindi conosciuto solo dagli addetti ai lavori.

Il punto di forza della riforma sul rito processuale civile è indubbiamente la previsione di un rito unitario, un nuovo rito speciale che ha solo qualche generica assonanza con il rito camerale, aperto alle garanzie del giusto processo e con la particolarità del contraddittorio anche con il rappresentante del minore. Eppure, il nuovo sistema processuale non sembra in grado effettivamente di rafforzare i diritti. In primo luogo, occorre stigmatizzare la perdurante assenza di un processo telematico nel giudizio minorile. Come potrà poi il giudice della riforma, privato delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà essere in grado di affrontare la complessità delle situazioni familiari? Infine, un’ulteriore criticità interessa la difficoltà di coniugare il principio di ragionevole durata del processo con l’esclusione della delega istruttoria ai Giudici onorari nei procedimenti de potestate. Per ovviare ai problemi sopra evidenziati, i tribunali per i minorenni hanno cercato di individuare alcune soluzioni e prassi collaborative, lavorando in rete con tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti nell’azione di sostegno e di tutela della persona di minore età.

Cesare Castellani

La giustizia familiare e minorile alla prova dei decreti attuativi

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 2 / 2022

L’articolo analizza le principali innovazioni sul piano processuale della riforma del processo civile attuata con il decreto legislativo n. 149/2022 con riguardo al tribunale unificato per le persone, i minorenni e le famiglie. Si sofferma, in particolare, sulla "fase intermedia" caratterizzata dall’unificazione dei riti e su quella di avvio del nuovo tribunale, evidenziando le prevedibili criticità ricollegabili alla compressione del ruolo dei giudici onorari nel settore della giustizia minorile. Vengono, infine, esaminate le caratteristiche della figura del curatore speciale del minore e le potenzialità che essa assume nel contesto della Riforma per una piena tutela dei diritti dei minori coinvolti nella crisi familiare o che si trovano in condizioni di pregiudizio.

Silvia Lorenzino

Violenza di genere e violenza assistita: cambiamo la prospettiva

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 2 / 2022

L’articolo si prefigge l’intento di analizzare, con lo sguardo empirico dell’avvocata che si confronta abitualmente con la violenza di genere e domestica nella propria attività professionale, quali siano gli ostacoli a oggi presenti nel nostro sistema giudiziario, che non permettono talvolta interventi incisivi, tempestivi e appropriati a tutela delle donne che la subiscono e dei loro figli minori, cercando poi di comprendere, mediante una breve analisi di alcuni aspetti della Riforma Cartabia in materia, se la stessa sarà in grado di incidere positivamente in questo quadro. Ci si interroga, altresì, in merito a quali interventi possano essere attuati per porre le basi di un cambiamento, anche culturale, e siano idonei a influenzare le modalità di approccio degli operatori che entrano in contatto con il fenomeno della violenza.

Francesco Mazza Galanti

Il diritto del minore all’ascolto

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 2 / 2022

Partendo dal raffronto tra la normativa vigente in tema di ascolto del minore e quella introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, sono illustrate le principali novità in materia, e viene ricostruito l’atteggiamento che la magistratura minorile e ordinaria ha as¬sunto nel tempo nei riguardi dell’ascolto, nonché le prassi e gli orientamenti via via adottati. Tra l’altro viene esaminata e sottoposta a critica la nuova disposizione in forza della quale, nei procedimenti aventi a oggetto la responsabilità genitoriale, ai giudici onorari è vietato l’ascolto dei minori.

Paola Lovati

La bigenitorialità nella riforma della giustizia familiare

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 2 / 2022

Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337-quater cod. civ.) in via sistematica si colloca all’interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu) e prevede il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e forti relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione. Per rendere effettiva la funzione della giurisdizione qua¬le attuazione dei diritti per assicurare il livello qualitativo della risposta di giustizia, appare necessario proseguire nello spirito di collaborazione reciproca che ha visto, nel corso di questi anni, impegnate le componenti della giurisdizione per redigere linee guida per la miglior attuazione dei diritti di tutti, adulti e minori di età, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni.

Il contributo esamina le novità di diritto sostanziale contenute nella legge delega n. 206/2021 e nel decreto legislativo attuativo n. 149/2022, anche alla luce della relativa relazione illustrativa, con specifico riferimento, da un lato, alla materia del diritto di famiglia e minorile, dall’altro alle materie di competenza del giudice tutelare. Quanto al primo aspetto il contributo tende a dimostrare l’implementazione della partecipazione diretta e indiretta del minore nei procedimenti che lo riguarda¬no, nonché il rafforzamento del diritto al rispetto della vita familiare e del correlato principio di bigenitorialità. Quanto al secondo tende a dare conto, con alcuni spunti critici, dell’ampliamento delle competenze in capo al giudice tutelare, con contestuale attribuzione di competenze quasi speculari in capo ai notai, in mancanza però di un reale ripensamento sul novero di tali competenze che sarebbe stato auspicabile in ottica di semplificazione, razionalità ed efficienza.

L’articolo tratta il ruolo del servizio sociale nel lavoro con famiglie e minorenni, inteso sia nella cornice prescrittiva, sia nel contesto della volontarietà e spontaneità, con riferimento ad alcune delle modifiche apportate dalla legge delega n. 206/2021, evidenziandone punti di forza e criticità. In particolare, ci si sofferma sulla relazione tra i diritti e i bisogni evolutivi delle persone di minore età e il diritto degli adulti a svolgere i loro compiti genitoriali nel migliore interesse delle persone minorenni e come tali diritti del sistema familiare possono essere sostenuti all’interno della responsabilità pubblica in capo al sistema dei servizi e della giustizia.

Emma Avezzù, Davide Fratta

La riforma dell’intervento ex art. 403 cod. civ.: questioni applicative

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 2 / 2022

La prassi applicativa sviluppatasi nel vigore della vecchia formulazione dell’art. 403 cod. civ. ha sollecitato il legislatore a innovare incisivamente l’istituto del collocamento d’urgenza dei minori in stato di abbandono o di pericolo. L’entrata in vigore della novella legislativa ha richiesto uno sforzo interpretativo da parte delle autorità cui il potere di intervenire è attribuito, cui hanno direttamente contribuito i procura-tori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni. In particolare, si è ritenuto di trasmettere direttive invitando le pubbliche autorità al rispetto dei termini e alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti. Si è imposta altresì un’indicazione per i casi in cui l’emergenza di provvedere sorge da una notizia di reato. Dall’esame dei provvedimenti adottati dal 22 giugno 2022 nel Distretto di competenza del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta è possibile individuare una sostanziale continuità con talune tendenze statistiche osservabili nel triennio 2019-2021.

Le innovazioni sui procedimenti minorili di urgenza restituiscono un quadro di luci e di ombre: il lavoro si sofferma sullo strumento, tradizionalmente problematico, del provvedimento amministrativo dell’art. 403 cod. civ., rinnovato da una nuova procedura caratterizzata da una normativa sovrabbondante, da scansioni procedurali, da molteplici termini perentori, lasciando aperte molte questioni.

Alessandro Paolo Rigamonti

Egidio Giannessi’s contributions to cost accounting: The Kreislauf between Costs and Prices

CONTABILITÀ E CULTURA AZIENDALE

Fascicolo: 1 / 2022

Introduction: This study discusses the life and ideas of Egidio Giannessi, an im-portant Italian accounting theorist, and provides an in-depth critical analysis of The Kreislauf between Costs and Prices, a book that he wrote in 1958. Aim of the work: The research explores how the ideas in The Kreislauf are relevant for the discipline of cost accounting. The study also investigates the historical background and Giannessi’s vision to identify the context in which The Kreislauf was developed. It aims to resume Giannessi’s main statements by describing why the ideas are still valuable today. Methodological approach: The research is based on an interpretative approach. Main findings: The study provides a rationale to explain the absence from the in-ternational debate of Giannessi’s ideas. The research investigates how The Kreis-lauf fits into the academic debate regarding its usefulness for practitioners of re-search in managerial accounting. Originality: The study proposes a link between the antitrust regulation on exces-sive pricing and the problem expressed in the book.