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Gioacchino Garofoli

Il processo di trasformazione dell’economia in provincia di Pavia: un quadro generale

STORIA IN LOMBARDIA

Fascicolo: 1-2 / 2021

L’articolo tratta le trasformazioni economiche in provincia di Pavia nel secondo Novecento, dai cambiamenti di struttura produttiva e dei livelli occupazionali ai diversi modelli di sviluppo perseguiti. Dopo il dopoguerra emerge un rapido processo di industrializzazione, specie nei due comuni più grandi, che si inseriscono nel processo di trasformazione del "triangolo industriale" e del "miracolo economico" italiano. In questa fase l’economia pavese, e la città di Pavia, è caratterizzata dalla presenza di grandi imprese, che la fanno rientrare nell’ambito di un modello à la Perroux. Successivamente soprattutto Pavia, ma anche Vigevano, entrano nella fase della crisi della grande impresa dei primi anni Settanta. A partire dalla metà degli anni Settanta inizia a innescarsi un modello di sviluppo periferico, basato sulla piccola impresa e sul coinvolgimento di aree esterne alle città principali, seguendo il modello della Terza Italia. Segue la fase di progressiva deindustrializzazione che determina una crescente dipendenza dal mercato del lavoro dell’area milanese, con aumento del pendolarismo. Il territorio pavese non riesce più a realizzare la valorizzazione delle risorse locali, a partire dal lavoro ma anche delle risorse finanziarie che non vengono più utilizzate per lo sviluppo territoriale. L’articolo si conclude con la discussione delle occasioni mancate e dei problemi lasciati alle future generazioni.

Con la sentenza 18 gennaio 2022, il Tribunale per i minorenni di Sassari, in base a un’interpretazione consolidata in giurisprudenza dell’art. 44 lett. d) legge n. 184/1983, ha disposto l’adozione "in casi particolari" di una bambina da parte del padre intenzionale, la posposizione del cognome di costui a quello della figlia e l’estensione a quest’ultima dei legami di parentela del padre. L’introduzione della sentenza che qui si propone ripercorre l’iter argomentativo seguito dal tribunale e diviene occasione per riflettere sull’inadeguatezza della distinzione tra lo status acquisito in forza di un’adozione c.d. piena e un’adozione, mite o semipiena, in casi particolari, unico strumento, quest’ultimo, per garantire una tutela giuridica a forme di genitorialità de facto e a legami familiari non diversamente riconosciuti dall’ordinamento.

In Italia, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, hanno stabilito che l’affidamento congiunto e la bigenitorialità sono fondamentali per garantire il miglior interesse del bambino. Nel processo di determinazione dell’affidamento dei figli, i giudici possono nominare un esperto (consulente tecnico d’ufficio-Ctu) per valutare le competenze genitoriali. Scopo di questo studio qualitativo è di indagare le conoscenze, le opinioni e il modus operandi dei Ctu nei casi di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica (VD). Sono state condotte interviste semistrutturate con 15 Ctu, poi analizzate qualitativamente. I risultati suggeriscono che nella gestione dei casi di affidamento dei figli, la maggior parte dei Ctu presenta: forti pregiudizi contro le donne, spesso colpevolizzate e/o penalizzate; adesione a modelli controversi (ad es. l’alienazione parentale); scarsa conoscenza del fenomeno della VD e della legge. È necessario sviluppare e implementare linee guida sul processo decisionale per l’affidamento dei bambini nel contesto della VD.

Lucia Spada, Chiara Cartasegna, Pippo Costella

Una riforma incompleta. Una giustizia dimezzata?

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 3 / 2021

L’articolo riprende e approfondisce le relazioni presentate al Convegno "una riforma a metà: la parola agli Ordini Professionali e alle Associazioni" svoltosi a Genova il 14 dicembre 2021, organizzato dalla Sezione Ligure dell’Aimmf, con la collaborazione del tribunale per i minorenni, la Camera Minorile e Defence for Children. L’attenzione è stata puntata sulle criticità della Riforma della Giustizia, in particolare sulla esclusione del giudice onorario dal collegio, dalla istruttoria civile, dall’ascolto del minore e la conseguente scomparsa della multidisciplinarità.

Franca Olivetti Manoukian

La riforma della giustizia minorile e di famiglia e i servizi sociali

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 3 / 2021

L’articolo sollecita alcune riflessioni sul modo in cui la recente legge di Riforma della Giustizia prevede il contributo dei servizi sociali per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Una attenta analisi delle parole utilizzate per indicare le funzioni dei servizi, gli ambiti di intervento e le modalità operative, mette in evidenza una rappresentazione riduttiva di un ruolo di fatto cruciale per il raggiungimento degli obiettivi a cui tende la riforma stessa.

L’autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all’instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall’articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un’assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.

L’Autore prende in esame la legge 26 novembre 2021, n. 206 nella parte in cui ha delegato il Governo a istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con particolare riferimento alla composizione del nuovo organo giurisdizionale. Successivamente verranno analizzati, anche alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale, i caratteri della collegialità e della multidisciplinarietà tipici del tribunale per i minorenni per poi verificare se il loro superamento, attraverso l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, risulti sorretto da adeguate motivazioni e giustificabile alla luce del best interest del minore.

La riforma introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 impone una riflessione profonda sul ruolo dei giudici onorari che da «giudici» diventano «ausiliari». La riflessione impone però una panoramica a largo raggio, in senso diacronico, ripercorrendo l’evoluzione delle funzioni dei giudici onorari, e in senso ontologico, indagando e fissando il fondamento della giustizia minorile. Si arriverà alla conclusione che la prevista soppressione della collegialità integrata dai giudici onorari mina l’essenza stessa della giustizia minorile e in ragione di questa gravità deve essere ripristinata. Per una effettiva tutela non è sufficiente prevedere un «giusto» processo se al contempo non è previsto un «giusto» giudice, multidisciplinare, competente a rispondere efficacemente ai bisogni di questo comparto specifico della giustizia.

L’articolo affronta il tema del ruolo e delle modalità attribuite nel disegno della riforma al processo esecutivo, rilevando che l’intera prospettiva del testo esclude l’idea della definizione di un’azione specifica, destinando l’azione giudiziaria alla rimozione degli ostacoli e non all’imposizione di un comando. Viene quindi esaminato il ruolo residuale assegnato all’esecuzione coattiva delle decisioni e le questioni poste dalla riforma in tema di giudice competente per l’esecuzione.

Cesare Castellani

La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e le disposizioni immediatamente precettive

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 3 / 2021

L’articolo prende in esame le norme che troveranno immediata applicazione alla prossima data del 23 giugno 2022, quindi in un momento certamente anteriore a quello fissato dal legislatore della delega per l’approvazione dei decreti legislativi sugli altri aspetti della riforma. Vengono affrontate le problematiche connesse alla nuova disciplina dell’art. 403 c.c., alla riforma dell’art. 38 disp. att. nel rapporto con l’art. 709 ter c.p.c., alla figura del curatore speciale del minore.

L’articolo analizza i principali aspetti della delega contenuta nella legge 26 novembre 2021, n. 206 sulla riforma del processo civile, analizzando i principali profili ordinamentali relativi all’istituendo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ed evidenziando come l’estesa monocraticità e la marginalizzazione della multidisciplinarietà rischino di porre al centro il conflitto familiare e di depotenziare la tutela del minore in situazioni di pregiudizio. In questa chiave, si esaminano alcuni aspetti relativi alla delega sul rito unico, concludendo che l’imponente sforzo di unificazione e razionalizzazione di una materia così frammentata potrà produrre i risultati sperati, solo attraverso una piena valorizzazione del patrimonio esperienziale e culturale della giustizia minorile.

L’articolo ripercorre la genesi dell’approvazione della legge n. 206 del 2021 richiamando i passaggi parlamentari che l’hanno preceduta, con la presentazione alla deliberazione della Commissione parlamentare di un testo che era rimasto estraneo ai lavori della Commissione ministeriale di studio incaricata di studiare la riforma e che non ha avuto neppure nella discussione parlamentare alcun approfondimento. Il pregiudizio che ispira la proposta approvata viene qui esaminato in alcune delle sue conseguenze più negative, nel tentativo di individuare quelle possibilità di modifica delle norme primarie che potrebbero riallineare il testo di legge approvato ai criteri di una giustizia effettivamente rispondente agli interessi dei minori.

Ettore Donadoni

The Image of networks

TERRITORIO

Fascicolo: 98 / 2021

This text presents a synthesis of a wider research that attempts to reflect on the concept of network starting from its representations. First, the characteristics with representations that were the subject of the research are described. The representations that follow a particular graphic convention called graph theory have been selected. The representations based on this theory, which we will call reticular, are particularly suitable for describing a network. Subsequently, some research results emerging from the study and the redrawing of these representations are described such as the recognition of the figures within the reticular representations and their prevailing forms. Finally, it is described how this organizational form of networks that emerges from reticular representations portrays forms of spatial proximity other than physical proximity.