Se va al Legislatore il merito di aver dato avvio alla costruzione del volto costituzionale della pena nella fase dell’esecuzione, deve riconoscersi alla Corte costituzionale quello di avere alimentato tale processo, esercitando un controllo significativo sulle scelte legislative valorizzando i principi di rieducazione, di umanità, nonché di proporzionalità e ciò in sinergia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. A smorzare l’entusiasmo per questo percorso di riconoscimento della dignità del detenuto è la considerazione della prassi, che si colloca ad una distanza siderale dal modello di pena detentiva delineato nella Costituzione.